Aziende, amministatori condominiali e immobiliari e i privati sono obbligati a mantenere sicuri gli impianti di sollevamento presenti nelle strutture da loro utilizzate o gestite, e quindi quelle presenti in uffici, condomini, hotel, centri commerciali etc., dai rischi che derivano dal trasporto verticale delle persone mediante ascensori o piattaforme elevatrici.
Che cos’è il DPR 162/99?
Il DPR 162/99 del 30 aprile 1999 (G. U. n. 134 del 10/06/1999), coordinato con le modifiche del DPR n. 214 del 5 ottobre 2010 (G. U. n. 292 del 15/12/2010), recepisce per l’Italia la Direttiva Ascensori 95/16/CE, regola le procedure per il nulla osta per la licenza di esercizio di ascensori e montacarichi e definisce le modalità per:
- le verifiche periodiche di ascensori in esercizio (art. 13);
- le verifiche straordinarie di ascensori in esercizio (art. 14);
In particolare l’art. 13 indica che: “Il proprietario dello stabile dove sono in esercizio ascensori e/o montacarichi, o il suo legale rappresentante, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento
non supera i 0,15 m/s, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, […] , gli organismi di certificazione notificati […].”
Per l’effettuazione delle verifiche periodiche, il datore di lavoro, o il soggetto responsabile dell’impianto di sollevamento, può quindi rivolgersi ad organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico
Nel caso in cui la verifica periodica dovesse avere esito negativo, ovvero nel caso in cui la verifica periodica dovesse individuare qualche problema relativamente alla sicurezza di esercizio, l’Organismo che ha effettuato la verifica rilascerà un verbale contenente le non conformità rilevate. Sulla base di questi rilievi, dovranno essere apportate le opportune azioni correttive sull’ascensore e al termine dei lavori l’Organismo effettuerà su di esso una verifica straordinaria volta ad accertare l’eliminazione dei problemi riscontrati.
Perché soddisfare quanto stabilito dal DPR 162/99?
Oltre ad adeguarsi a quanto stabilito per legge, un luogo di lavoro, di transito o di abitazione sicuro permette una maggiore tranquillità, fidelizzazione e soddisfazione del personale o degli utenti, proteggendo in questo modo anche l’azienda stessa, o il proprietario dell’ascensore (e il suo legale rappresentante), da rischi legati alle conseguenze, anche legali, dovute ad eventuali infortuni.
Come può aiutarvi lo studio Ingegner Cantali?
Lo Studio Ing. Cantali è in grado di effettuare le verifiche periodiche e straordinarie relative agli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati negli edifici.
I vantaggi per la vostra sicurezza
Rendere sicuri gli impianti di sollevamento per persone negli ambienti di lavoro, negli hotel, ospedali, condomini, abitazioni private, ecc;
assicurare il mantenimento della conformità dell’impianto di sollevamento ai requisiti di legge; accertare sicurezza; adempiere a quanto disposto dalla legge.